Nelle presunzioni ex indagine bancaria la prova è fornita dall’accertato

Pubblicato il 03 maggio 2010 La Ctr Puglia, con sentenza 24/8/10, interviene a chiarire che è a carico del contribuente l'onere della prova in caso di presunzioni basate su indagini bancarie.

Pertanto, può essere ritenuta legittima la rettifica dei redditi operata dall'Amministrazione finanziaria quando l’accertato non la fornisce.

La questione prende le mosse dall’accertamento verso un odontotecnico al quale veniva chiesto di giustificare spese e relativi versamenti bancari, corrispondenti a presunte forniture di protesi dentarie non contabilizzate. Si rilevava un reddito d'impresa superiore a quello dichiarato nell'esercizio precedente, sulla base, appunto, di maggiori ricavi corrispondenti alla quota capitale annua degli esborsi monetari e ai relativi versamenti bancari più significativi. Il contribuente, che non forniva alcuna giustificazione sia nel contradditorio sia nel processo tributario, impugnava l’accertamento. In seguito alla decisione favorevole della Ctp, che decideva che le presunzioni dei verificatori erano fondate su fatti privi delle indispensabili caratteristiche di gravità, precisione e concordanza, il Fisco ricorreva in appello e la Ctr pugliese, ex lege vigente all'epoca dei fatti, ha spiegato che “la presunzione posta dall'articolo 32 del Dpr 600/73 importa l'inversione dell'onere probatorio, ponendolo a carico del contribuente anche in riferimento ai conti correnti bancari in relazione ai quali abbia disponibilità operativa”.
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