Nessun rimedio se c’è disdetta

Pubblicato il 18 settembre 2006

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 16008 del 14 luglio 2006, chiarisce che nel caso di scadenza di un contratto a termine illegittimamente stipulato con comunicazione della disdetta da parte del datore di lavoro, il lavoratore non può ricorrere né all’articolo 6 della legge 604 del 15 luglio 1966 (impugnazione entro 60 giorni), né all’articolo 18 della legge 300 del 20 maggio 1970 (reintegrazione e risarcimento del danno per recesso illegittimo). , dunque, precisa che la disdetta non è qualificabile come licenziamento, che consiste nella volontà unilaterale di terminare un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ma ha lo scopo di evitare la rinnovazione tacita del contratto.  

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy