Nessun rimedio se c’è disdetta

Pubblicato il 18 settembre 2006

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 16008 del 14 luglio 2006, chiarisce che nel caso di scadenza di un contratto a termine illegittimamente stipulato con comunicazione della disdetta da parte del datore di lavoro, il lavoratore non può ricorrere né all’articolo 6 della legge 604 del 15 luglio 1966 (impugnazione entro 60 giorni), né all’articolo 18 della legge 300 del 20 maggio 1970 (reintegrazione e risarcimento del danno per recesso illegittimo). , dunque, precisa che la disdetta non è qualificabile come licenziamento, che consiste nella volontà unilaterale di terminare un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ma ha lo scopo di evitare la rinnovazione tacita del contratto.  

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