Nessuna analogia tra espulsione e spontaneo allontanamento

Pubblicato il 14 marzo 2011 La Seconda sezione penale di Cassazione, con sentenza n. 9874 del 10 marzo 2011, ha annullato, senza rinvio, la decisione con cui il Gup del Tribunale per i minori di Torino aveva dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di un ragazzo, accusato di concorso in ricettazione e di porto ingiustificato di un'arma, in quanto quest'ultimo si era spontaneamente allontanato dal territorio nazionale.

Il giudice di merito aveva applicato, analogicamente, al caso dello spontaneo allontanamento dello straniero la disciplina prevista in caso di espulsione dall'articolo 13 comma 3-quater del Testo Unico n. 286/98.

Per contro, la Corte di legittimità, ritenendo fondato il ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica, ha sottolineato come, in realtà, il fondamento della sentenza di non luogo a procedere sia solo l'avvenuta espulsione; ed infatti – si legge nel testo della decisione – espulsione o respingimento, da un lato, e spontaneo allontanamento, dall'altro, sono situazioni assai dissimili: l'espulsione ed il respingimento alla frontiera sono atti adottati da una autorità amministrativa mentre l'allontanamento spontaneo avviene al di fuori di un iter procedimentale e del nulla osta dell'autorità giudiziaria. In presenza di tale evidente diversità di situazione e di ratio - conclude la Corte - deve essere precluso ogni ricorso all'analogia.
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