Nessuna deduzione dei costi per i compensi corrisposti all’amministratore o ai membri del Consiglio

Pubblicato il 26 agosto 2010

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 18702 del 13 agosto 2010, accogliendo il ricorso del Fisco, ha negato la possibilità per le società di capitali di dedurre i compensi corrisposti all’amministratore unico oppure ai membri del consiglio di amministrazione.

La portata innovativa dell’ordinanza sta nel fatto che, per la prima volta, i giudici Supremi hanno messo sullo stesso piano l'amministratore unico e i membri del consiglio di amministrazione, riconoscendo che per nessuna delle due figure la società può beneficiare dell’agevolazione fiscale.

La conclusione a cui giunge la Corte muove dal principio previsto all'art. 62 del Decreto del presidente della Repubblica n. 917/1986 il quale, in tema di imposte sui redditi e con riferimento alla determinazione del reddito d'impresa, “esclude l'ammissibilità di deduzioni a titolo di compenso per il lavoro prestato o l'opera svolta dall'imprenditore, limitando la deducibilità delle spese per prestazioni di lavoro a quelle sostenute per lavoro dipendente e per compensi spettanti agli amministratori di società di persone, non consente di dedurre dall'imponibile il compenso per lavoro prestato e l'opera svolta dall'amministratore di società di capitali: la posizione di quest'ultimo è infatti equiparabile a quella dell'imprenditore, sotto il profilo giuridico, non essendo individuabile, in relazione alla sua attività gestoria, la formazione di una volontà imprenditoriale distinta da quella della società e non ricorrendo quindi l'assoggettamento all'altrui potere direttivo, di controllo e disciplinare che costituisce il requisito tipico della subordinazione”.

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