Nessuna retribuzione per le festività di sabato

Pubblicato il 21 febbraio 2006

La nota del 20 febbraio 2006, protocollo n. 25/I/0001664, del Welfare, in risposta a una istanza di interpello formulata da una associazione di categoria, precisa che se la festività cade di sabato essa non dà diritto ad una retribuzione aggiuntiva se l’azienda osserva un orario di lavoro su cinque giorni la settimana. Il principio su cui è stato formulato l’interpello è quello dell’articolo 5 della legge 260/49, che riconosce nel caso della Festa nazionale, dell’anniversario della Liberazione e della festa del Lavoro che venga corrisposta ai dipendenti retribuiti non in misura fissa, ma in base alle ore di lavoro da essi compiute, la normale retribuzione giornaliera più la maggiorazione per il lavoro festivo, qualora essi prestino la loro opera in queste giornate. La stessa disposizione è prevista anche per i dipendenti retribuiti in misura fissa. Nel caso in cui, invece, il normale orario di lavoro è concentrato nell’arco di cinque giornate settimanali, il sesto giorno si deve qualificare semplicemente, agli effetti di tutti gli istituti contrattuali, come non lavorativo, feriale a zero ore e, quindi, anche non festivo.    

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