Neutralità fiscale nel conferimento dello studio odontoiatrico

Pubblicato il 05 giugno 2025

L’Amministrazione finanziaria tratta del regime fiscale del conferimento di uno studio professionale in una società odontoiatrica.

L’istanza sottoposta all’Agenzia delle Entrate ha per oggetto la verifica della neutralità fiscale, ai sensi dell’articolo 177-bis, comma 2, lettera a), del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), del conferimento di uno studio professionale odontoiatrico in una società odontoiatrica, ancorché quest’ultima, pur esercitando un’attività regolamentata, non sia soggetta a iscrizione in un albo professionale, come previsto invece per le società tra professionisti (STP).

Il contribuente sostiene che:

Con la risposta n. 148 del 4 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate ricorda la normativa richiamata dall’istante.

Normativa su operazioni straordinarie riguardanti attività professionali

L’articolo 177-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), approvato con il DPR n. 917/1986, disciplina il trattamento fiscale di operazioni straordinarie riguardanti attività professionali.

Introdotto dall’articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, stabilisce al primo comma che il trasferimento a una società di un insieme coordinato di beni materiali e immateriali (inclusa la clientela, altri elementi intangibili e le passività), impiegato nello svolgimento di un’attività artistica o professionale, non genera né plusvalenze né minusvalenze imponibili.

Neutralità fiscale

Tale neutralità si applica quando il conferimento avviene in favore di società che esercitano attività professionali regolamentate da ordini o collegi, come previsto dall’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183. In tali casi, il valore delle partecipazioni ricevute dal conferente coincide con la somma dei valori fiscalmente riconosciuti dei beni e delle passività trasferiti, mentre la società conferitaria subentra nei diritti e negli obblighi del soggetto conferente. Le informazioni fiscali e contabili devono essere documentate tramite un apposito prospetto da allegare alla dichiarazione dei redditi.

Il secondo comma amplia l’ambito applicativo, prevedendo che le stesse regole si applichino anche ai conferimenti effettuati a favore di altre società che svolgono attività professionali regolamentate, purché diverse da quelle indicate nel primo comma.

Infine, l’articolo 6, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 192/2024 precisa che queste disposizioni si applicano ai redditi da lavoro autonomo prodotti a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto, ossia dal 2024.

Conferimenti

Dunque:

Essendo l’ambito di applicazione della norma generale, essa si estende a tutte le società che operano in settori regolamentati dagli ordini professionali. Per quanto riguarda in particolare la professione odontoiatrica, questa è regolata dalla Legge 24 luglio 1985, n. 409, e le modalità di esercizio dell’attività odontoiatrica sono disciplinate dall'art. 1, commi 153–156, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, e dal decreto ministeriale del 3 marzo 2023, n. 91.

Regolamentazione dell'attività odontoiatrica

In particolare, l'articolo 1 della Legge 124/2017 stabilisce che:

Applicabilità della neutralità fiscale

Nel caso in esame, dato che l'odontoiatria è una professione regolamentata all'interno del sistema ordinistico di riferimento, il conferimento dello studio professionale in una società creata per l'esercizio effettivo dell'attività odontoiatrica debba essere trattato come un'operazione fiscalmente neutrale ai sensi dell'articolo 177-bis, comma 2, lettera a), del TUIR.

Questo regime di neutralità si applica al "complesso unitario di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonché le passività" che, dopo il conferimento, continuano a essere utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'attività odontoiatrica.

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