Niente accesso agli atti acquisiti tramite cooperazione internazionale

Pubblicato il 16 dicembre 2011  Secondo il Consiglio di stato – sentenza n. 6472 del 9 dicembre 2011 – dei documenti e delle informazioni acquisite dalla Guardia di finanza presso l'amministrazione di altro Stato non possono ottenersi copie anche qualora questi atti siano stati fondamentali nell'attività di verifica fiscale effettuata in Italia nei confronti del contribuente.

Le esigenze di cooperazione internazionale, infatti, comportano una serie di limitazioni al diritto di difesa che, quindi, va contemperato non solo con le esigenze dell'attività amministrativa volte all'individuazione e repressione degli illeciti tributari, ma anche con i valori di cooperazione internazionale di prevenzione e repressione delle frodi e della criminalità.

Nel caso esaminato dal Collegio amministrativo, una contribuente aveva chiesto di poter accedere agli atti della cosiddetta “Lista Falciani” acquisiti dalle Fiamme Gialle tramite la cooperazione delle autorità francesi.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Autoliquidazione INAIL 2025/2026: guida al calcolo

22/01/2026

NASpI: ultimi giorni per la comunicazione di reddito presunto

22/01/2026

Rottamazione-quinquies per cartelle fino al 2023

22/01/2026

INAIL: guida all’autoliquidazione tra regolazione 2025 e rata 2026

22/01/2026

Autoliquidazione INAIL 2025/2026: premi ridotti con riserva di conguaglio

22/01/2026

Recupero ICI 2006-2011: obblighi per gli enti non commerciali

22/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy