Niente appello per praticanti

Pubblicato il 21 marzo 2016

Il praticante avvocato non è legittimato ad esercitare il patrocinio nel giudizio di appello che si svolge dinnanzi al Tribunale in composizione monocratica nelle cause civili di competenza del giudice di pace; con la conseguenza che l’atto introduttivo del giudizio di impugnazione sottoscritto da un praticante procuratore - non ancora iscritto all’albo professionale ed abilitato a svolgere soltanto l’attività di cui all’art. 8 R.d.l. 1578/1933 -  è affetto da nullità assoluta ed insanabile, rilevabile anche d’ufficio in qualsiasi stato e grado del processo.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione, seconda sezione civile, la quale ribadisce, con l’occasione, che il praticante avvocato, ai sensi del cit. R.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 (convertito dalla Legge 22 gennaio 1934 n. 36), durante la pratica forense, può esercitare un patrocinio limitato nell'attività professionale (solo dinnanzi al distretto della Corte d’Appello nel quale è iscritto per la pratica) e nel tempo, sottoposto ad una particolare vigilanza del Consiglio dell’Ordine di appartenenza ed a speciali adempimenti attinenti alla frequenza di uno studio di avvocato e all'esercizio del patrocinio. Viene pertanto riconosciuto ai praticanti avvocati uno speciale status abilitativo provvisorio, limitato e temporaneo, giustificato dalle esigenze di svolgimento del tirocinio e di in vista degli esami da affrontare per conseguire l’abilitazione.

Ius postulandi per praticante, escluso Tribunale in composizione monocratica

Con l’entrata in vigore del D.Lgs 19 febbraio 1998 n. 51, l’ambito di esercizio professionale riconosciuto ai praticanti dopo il conseguimento dell’abilitazione al patrocinio (ai sensi dell’art. 8 R.d.l. 1578/1933), viene rideterminata dall'art. 7 Legge 16 dicembre 1999 n. 479, secondo un ‘elencazione tassativa, ove non sono richiamate le cause di competenza del giudice di pace ex art. 7 c.p.c., né è comunque prevista la possibilità per il praticante avvocato di esercitare lo ius postulandi dinnanzi al Tribunale in composizione monocratica, quando tale organo agisca quale giudice di appello avverso le sentenze del giudice di pace.

Dunque nel silenzio della legge – conclude la Corte con sentenza n. 3917 del 29 febbraio 2016  – ed in considerazione del fatto che le norme che riconoscono lo ius postulandi al praticante sono di stretta interpretazione, va esclusa la possibilità, in capo a quest’ultimo, di esercitare in grado di appello dinnanzi al Tribunale in composizione monocratica. 

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