Niente azioni esecutive individuali in pendenza di procedura concorsuale

Pubblicato il 05 ottobre 2011 Con la sentenza n. 20294 depositata il 4 ottobre 2011, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso presentato da una compagnia di assicurazione, debitrice del Fisco, che, essendo in liquidazione coatta amministrativa, si era opposta al pignoramento presso terzi proposto dal creditore nei confronti di una banca, a sua volta debitrice dell'assicurazione.

Il Collegio di legittimità ha, in particolare, condiviso la doglianza avanzata dalla contribuente secondo cui, in pendenza di procedura concorsuale, non si può procedere ad azioni esecutive individuali. Ed infatti – precisa la Corte - “in caso di ordine di pagamento diretto al terzo debitore intimato per credito tributario dall'esattore ai sensi dell'art. 72-bis dpr 29 settembre 1973, n. 602, e succ. mod., il debitore in liquidazione coatta amministrativa può far valere, con il rimedio dell'opposizione all'esecuzione, il divieto di azioni esecutive individuali in pendenza della procedura concorsuale”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Legge di Bilancio 2026 in GU: guida alle novità in materia di lavoro

31/12/2025

Decreto sicurezza sul lavoro, legge in GU: le novità

31/12/2025

CBAM: avvio dal 1° gennaio 2026. Obblighi per importatori

31/12/2025

Conguaglio contributivo 2025: dall'Inps regole, scadenze e istruzioni

31/12/2025

Interesse legale 2026 all’1,60%: impatto su contributi e sanzioni

31/12/2025

Pensioni: adeguamento alla speranza di vita, con deroghe

31/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy