Niente azioni esecutive individuali in pendenza di procedura concorsuale

Pubblicato il 05 ottobre 2011 Con la sentenza n. 20294 depositata il 4 ottobre 2011, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso presentato da una compagnia di assicurazione, debitrice del Fisco, che, essendo in liquidazione coatta amministrativa, si era opposta al pignoramento presso terzi proposto dal creditore nei confronti di una banca, a sua volta debitrice dell'assicurazione.

Il Collegio di legittimità ha, in particolare, condiviso la doglianza avanzata dalla contribuente secondo cui, in pendenza di procedura concorsuale, non si può procedere ad azioni esecutive individuali. Ed infatti – precisa la Corte - “in caso di ordine di pagamento diretto al terzo debitore intimato per credito tributario dall'esattore ai sensi dell'art. 72-bis dpr 29 settembre 1973, n. 602, e succ. mod., il debitore in liquidazione coatta amministrativa può far valere, con il rimedio dell'opposizione all'esecuzione, il divieto di azioni esecutive individuali in pendenza della procedura concorsuale”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Assegno di inclusione: contributo affitto medio di 204 euro mensili

07/05/2025

Polizze catastrofali: tutte le novità degli emendamenti approvati

07/05/2025

UE: nuove regole fiscali per l’imposta minima globale (Dac 9)

07/05/2025

Indebita compensazione: no concorso per chi certifica crediti R&S

07/05/2025

No ad assorbimento del superminimo in caso di passaggio di livello

07/05/2025

Avvocati penalisti: manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

07/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy