Niente concorso formale per chi guida in stato di ebbrezza e senza patente

Pubblicato il 03 dicembre 2012 La Corte di cassazione, con la sentenza n. 45742 del 2012, ha escluso che potesse ritenersi applicabile la disciplina del concorso formale o, in alternativa, della continuazione, con riferimento alle due figure delittuose contestate ad un motociclista che era stato colto alla guida del proprio ciclomotore privo di patente e in stato di ebbrezza.

Secondo la Suprema corte, in particolare, si tratterebbe di due violazioni non riconducibili ad un unico disegno criminoso. Ed infatti, evidenziando la diversità degli elementi che concorrono a integrare le contravvenzioni di specie, la Corte ha sottolineato l’assenza di alcuna unicità di azione tra i reati di guida in stato di ebbrezza e di guida senza patente, seppur contestualmente constatati.

Si tratta – si legge nel testo della decisione - di ipotesi distinte, posto che il comportamento penalmente rilevante, nonostante il tratto comune costituito dalla condotta di guida, assume connotati diversi.

Confermata, in definitiva, la sentenza di condanna all'arresto e all'ammenda già disposta in capo al motociclista dai giudici dei gradi di merito.
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