Niente condanna per distrazione dell’avviamento se i beni dell’azienda non vengono ceduti

Pubblicato il 25 gennaio 2013 La Quinta sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 3817 del 24 gennaio 2013, si è pronunciata con riferimento alla vicenda a due imprenditori, padre e figlio, condannati dalla Corte d’appello di Roma per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta semplice documentale asseritamente commessi nella loro qualità di amministratori di una Srl poi fallita; il fatto loro contestato era di aver distratto l’avviamento dell’azienda gestita dalla società medesima attraverso il travisamento di tutti i beni e i rapporti di quest’ultima in una nuova società; in tal modo, sarebbe stato ceduto l’avviamento senza corrispettivo attraverso una sorta di operazione di “spin off” in pregiudizio dei creditori.

I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso presentato dai due imputati i quali avevano contestato che potesse ritenersi integrato a loro carico il reato di bancarotta fraudolenta. La Suprema corte, in particolare, ha sottolineato che la motivazione della sentenza impugnata non evidenziava in maniera sufficiente quale fosse, nel perimetro della contestazione, il fatto per cui aveva ritenuto effettivamente raggiunta la prova della responsabilità dei due imputati, limitandosi ad un generico riferimento al travisamento dei beni e della clientela dalla fallita alla nuova società; non era stato precisato, cioè, se il presunto sviamento avesse comportato o meno la cessione dei beni e dei rapporti contrattuali in atto, cessione necessaria per la configurazione del reato contestato.
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