Niente condanna per l'avvocato che allontana il cliente dallo studio

Pubblicato il 28 gennaio 2011 Con sentenza depositata il 27 gennaio 2011, la n. 3014, la Sesta sezione penale della Cassazione ha annullato, con rinvio, la decisione con cui la Corte d'appello di Torino aveva condannato un legale a due mesi e 15 giorni di reclusione per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone in concorso con il delitto di lesioni personali.

In particolare, l'avvocato era stato accusato per aver allontanato con la violenza una cliente che non voleva uscire dal proprio studio, arrecando alla stessa lesioni personali a seguito di urto con la porta montante. I giudici di gravame  avevano ritenuto che la condotta del professionista non potesse ritenersi scriminata dall'esimente della legittima difesa neppure dalla necessità di difendere il proprio diritto all'inviolabilità del domicilio, posto che tale diritto ben poteva essere tutelato richiedendo l'intervento delle forze dell'ordine.

Diversa la posizione dei giudici di legittimità, secondo cui la condotta di chi, nella specie la cliente, trovandosi nell'abitazione altrui si rifiuta di ottemperare alla volontà espressa dal titolare dello “jus excludendi” andava apprezzata come comportamento suscettibile di valutazione penale ai sensi dell'articolo 614 del Codice penale, mentre la contestuale reazione dell'avente diritto, ricorrendone le condizioni, ben poteva essere scriminata ai sensi dell'articolo 51 o 52 del Codice penale.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Volontariato e formazione: novità dal ministero del lavoro

27/10/2025

Modello 770 e CU 2025 redditi esenti: scadenza 31 ottobre e istruzioni operative

27/10/2025

Dividendi, IVA e marchi: cosa cambia con la LdB 2026

27/10/2025

Magistrati ordinari: nuovo bando di concorso per 450 posti

27/10/2025

Riduzione contributiva nel settore edile per il 2025 confermata all’11,50%

27/10/2025

CNDCEC, presentata la terza guida operativa sull’intelligenza artificiale

27/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy