Niente confisca sul bene del coniuge che ha una sua capacità economica

Pubblicato il 25 agosto 2017

Nell’ambito delle misure di prevenzione patrimoniale, come nel caso della confisca, il rapporto esistente tra il proposto ed il coniuge, i figli e gli altri conviventi, costituisce una circostanza di fatto significativa per affermare la fittizietà dell’intestazione dei beni dei quali il proposto non possa dimostrare la lecita provenienza.

Questo, tuttavia, solo nel caso in cui il terzo familiare convivente, che risulti formalmente titolare di cespiti, sia sprovvisto di una effettiva capacità economica.

Interposizione fittizia esclusa

Sulla base di questo assunto la Corte di cassazione - sentenza n. 39423 del 24 agosto 2017 - ha accolto le doglianze avanzate dalla moglie di un uomo, imputato in un procedimento penale, nei confronti del quale era stata applicata la misura cautelare della confisca, previo sequestro, di un immobile intestato alla donna.

Quest’ultima aveva infatti avanzato ricorso sostenendo, in particolare, l’insussistenza delle condizioni che legittimavano la misura, per quanto riguarda la fittizia intestazione dei beni alla ricorrente, nonché la ritenuta illecita provenienza della provvista necessaria alla realizzazione del fabbricato.

Secondo la difesa della coniuge, ossia, non erano state considerate le consistenti provvidenze economiche di quest’ultima, riconducibili alle spese affrontate nell’arco dei 10 anni ed impiegate a realizzare l'abitazione in oggetto.

Doglianza, questa, a cui hanno aderito i giudici di legittimità, i quali hanno precisato come era stata specificamente dedotta dalla ricorrente l’esistenza, nell’arco temporale di riferimento, di una autonoma e consistente base reddituale nella sua personale disponibilità.

Soggetti alla misura solo i beni acquistati nel periodo di pericolosità sociale

Questo senza contare che la pericolosità sociale del marito era stata delimitata sino al 2004 e che le opere sull’abitazione erano state completate nel periodo successivo.

E su tale ultimo punto è stato ribadito il principio secondo cui la pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche misura temporale del suo ambito applicativo, con la conseguenza che, con riferimento alla cosiddetta pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione solo i beni acquistati nell’arco temporale in cui si manifesta la pericolosità sociale.

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