Niente contrasto tra sentenze se le annualità di riferimento sono diverse

Pubblicato il 12 giugno 2013 Secondo la Corte di cassazione - ordinanza n. 14719 dell'11 giugno 2013 - solamente qualora tra due giudizi vi sia identità di soggetti e di oggetto, “tale che l'oggetto del secondo giudizio sia costituito dal medesimo rapporto tributario definito irrevocabilmente nel primo, ovvero che in quest'ultimo sia stato definitivamente compiuto un accertamento radicalmente incompatibile con quello operante nel giudizio successivo” si può parlare di contrarietà tra una sentenza rispetto ad altra precedente avente autorità di cosa giudicata e avanzare, conseguentemente, ricorso per revocazione.

Il detto motivo di revocazione, tuttavia, non è configurabile qualora il precedente giudicato si riferisca a un'annualità di imposta sui redditi diversa dal periodo d'imposta considerato nella impugnata sentenza; ed infatti, l'imposta sui redditi, ai sensi dell'articolo 7 del Tuir, è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

Sulla base di questi assunti la Suprema corte di legittimità ha accolto il ricorso presentato dall'amministrazione finanziaria contro la decisione con cui la Commissione tributaria regionale della Puglia aveva revocato una propria precedente sentenza, aderendo alle doglianze del contribuente che aveva affermato la sussistenza di un contrasto di giudicati. Nel caso esaminato, in particolare, in cui erano in contestazione dei crediti di imposta riferiti ad annualità diverse, di cui in un caso era stato denegato il rimborso e nell'altro caso preteso il recupero, non era possibile ritenere – secondo i giudici di legittimità - che si trattasse di cause con identità di soggetti e di oggetto, tale che tra le due vicende sussistesse una ontologica e strutturale concordanza degli estremi.
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