Niente detrazione senza la stipula per iscritto del contratto di appalto

Pubblicato il 17 aprile 2013 Con ordinanza n. 7897 depositata il 28 marzo 2013, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso presentato dall’ agenzia delle Entrate contro la decisione di merito che aveva annullato un avviso di accertamento per Irpeg ed Ilor notificato ad una srl.

Nella sentenza impugnata, in particolare, i giudici della Commissione tributaria regionale avevano affermato la deducibilità dei costi relativi alla costruzione di un capannone anche se la contribuente non aveva stipulato alcun contratto scritto con la società appaltatrice; nella specie, ossia, le fatture rinvenute in sede di verifica erano state ritenute sufficienti ai fini probatori circa la competenza ed inerenza degli ammortamenti.

Secondo il Fisco, tuttavia, la Ctr non aveva enunciato adeguatamente le ragioni in virtù delle quali non fosse necessaria la forma scritta per il contratto di appalto. Doglianza a cui hanno aderito i giudici di Cassazione secondo i quali “un appalto di importo molto considerevole, come nella specie, va stipulato con atto scritto, o comunque in maniera da lasciare una traccia documentale”. E poiché la parte privata non aveva offerto alla valutazione del giudice argomenti per ritenere che nella specie la stipula di un contratto scritto non fosse necessaria, l’unica conseguenza che ne doveva discendere era che in mancanza della prova della stipula del contratto di appalto, la contribuente società non aveva diritto alla detrazione di imposta.
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