Niente filtro generalizzato per il social network

Pubblicato il 17 febbraio 2012 Secondo la Corte di giustizia Ue – causa C-360/10, sentenza del 16 febbraio 2012 – non può essere imposta al gestore di un social network la predisposizione di un sistema di filtraggio generale, riguardante tutti i suoi utenti, per prevenire l'utilizzo illecito di opere musicali e audiovisive.

Un sistema di filtro di tal specie – precisano i giudici europei - comporterebbe che il prestatore di servizi di hosting, da un lato, identifichi all'interno tutti i file memorizzati sui suoi server che possono contenere opere su cui i titolari di diritti di proprietà intellettuale possano avanzare diritti; dall’altro, determini quali di questi file siano memorizzati e messi a disposizione del pubblico in maniera illecita intervenendo, quindi, con il blocco della messa a disposizione degli stessi.

Tuttavia – conclude la Corte - una sorveglianza generalizzata delle informazioni memorizzate presso i server della rete sociale medesimo risulta, in realtà, vietata dalla direttiva sul commercio elettronico.
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