Niente flagranza su dichiarazioni terzi

Pubblicato il 22 settembre 2016

Non può procedersi all’arresto in flagranza sulla base di informazione della vittima o di terzi, fornite nell'immediatezza del fatto.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezioni unite penali, chiamata ad individuare l’esatto significato del concetto di “flagranza”, così andando a dirimere il contrasto giurisprudenziale esistente sul tema.

Fatto

La presente pronuncia trae origine da una vicenda di tentato omicidio, ove la vittima era riuscita a sfuggire dall'aggressore, recandosi alla vicina stazione dei Carabinieri e denunciandone il nome. Così le forze dell’ordine, sulla base delle indicazioni della vittima, pervennero alla identificazione ed all'arresto in fragranza del reo, contestualmente procedendo a perquisizione personale di quest’ultimo, senza tuttavia trovare nulla di pertinente al reato.

Il Gip, in seguito, decise di non convalidare l’arresto, escludendo nella specie lo stato di flagranza, in quanto la polizia giudiziaria aveva appreso il fatto non direttamente, bensì’ esclusivamente dalla denuncia della persona offesa.

Flagranza Immediata percezione nesso reato/autore

Posizione, quest’ultima, condivisa dalle Sezioni Unite, secondo cui - respingendo il ricorso del Pm avverso la decisione del Gip – la flagranza del reato giustifica l’arresto in quanto chi vi procede sia diretto testimone del fatto, ovvero, quando sia comunque immediata la percezione del nesso tra il reato ed il suo autore. Non è dunque legittimo l’arresto, in altre parole, quando manchi, in chi vi procede, la sollecita ed autonoma percezione delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato.

Per cui, è illegittimo l’arresto che si fondi su quanto appreso da testimoni o sulle dichiarazioni confessorie dello stesso accusato, perché in questi casi, mancando una percezione diretta dei fatti, si richiede un apprezzamento di elementi probatori estranei alla ratio dell’istituto.

Sulla scorta di detti principi – conclude la Cassazione con sentenza n. 39131 del 21 settembre 2016 – nel caso de quo, deve escludersi la sussistenza della flagranza di reato, posto che i Carabinieri procedettero all'arresto (tra l’altro solo dopo alcune ore dalla commissione dell’illecito) esclusivamente sulla base delle dichiarazioni loro rese dalla vittima e dalle persone informate dei fatti, senza che ricorresse l’ipotesi dell’inseguimento del reo e stante anche la netta cesura tra la consumazione del reato e l’intervento successivo delle forze dell’ordine.  

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