Niente fringe per le spese di formazione

Pubblicato il 18 dicembre 2007

Con la risoluzione n. 378 di ieri, l’agenzia delle Entrate, ha chiarito che non sono tassati come fringe benefit i rimborsi spese pagati dalle società ai lavoratori stranieri trasferiti in Italia per coprire i costi sostenuti per la formazione scolastica di figli o familiari. Secondo le Entrate, nel caso esaminato, i lavoratori possono essere considerati una categoria omogenea ai dipendenti e i rimborsi non rientrano nel reddito di lavoro dipendente.

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