Niente indennità per la sospensione

Pubblicato il 13 maggio 2006

A precisare che la sospensione programmata non dà diritto all’indennità di disoccupazione poiché la prestazione non spetta ai lavoratori assunti a tempo indeterminato per i quali siano previsti, in disposizioni contrattuali specifiche, uno o più periodi di sospensione dal lavoro con caratteristiche di periodicità e di puntualità nella determinazione della durata e dei tempi, è l’Istituto di previdenza sociale, con il messaggio 13536 del 2006. L’ottenimento della prestazione avviene attraverso la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro ai centri per l’impiego competenti, nonché attraverso la presentazione d’istanza apposita all’Inps (modello DS 21). L’Istituto addiviene alla conclusione dell’esclusione dell’indennità alla categoria dei lavoratori suesposta sulla base del parere espresso dal Welfare, anche in ragione di quanto è indicato nell’articolo 13, comma 9, della legge 80/2005.  

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Autostrade Anas - Ipotesi di accordo del 18/12/2025

28/01/2026

Autostrade Anas. Rinnovo

28/01/2026

CCNL Terziario pmi Federterziario - Stesura del 29/12/2025

28/01/2026

Terziario pmi Federterziario. Ccnl

28/01/2026

NASpI: ultimi giorni per la comunicazione di reddito presunto

28/01/2026

Fondo di Tesoreria INPS: nuovo criterio dinamico dal 2026 solo per le aziende già attive

28/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy