Niente Irap per il legale ospite di altro studio

Pubblicato il 10 ottobre 2013 La Sezione tributaria civile della Cassazione, con la sentenza n. 22941 depositata il 9 ottobre 2013, ha accolto il ricorso presentato da un avvocato contro la decisione con cui la Commissione tributaria regionale aveva ritenuto legittima una cartella di pagamento relativa all'imposta Irap a lui notificata.

I giudici di legittimità, dopo aver ricordato come sia esclusa l'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata, secondo l'accertamento riservato al giudice di merito ed insidancabile in sede di legittimità, hanno evidenziato che, nella specie, la motivazione della sentenza impugnata non consentiva di individuare i fatti ritenuti rilevanti in ordine alla affermata imposizione dell'Irap; non erano stati evidenziati, ossia, gli elementi considerati o i presupposti della decisione, impedendo ogni controllo sul percorso logico-argomentativo seguito per la formazione del convincimento del giudice.

In particolare, a fronte delle doglianze avanzate dalla difesa del professionista relativamente alla mancanza di una propria struttura, alla mancanza di dipendenti, alla utilizzazione di modesti beni strumentali, nonché alla affermazione di avere usufruito della struttura organizzativa e dell'ospitalità di altro studio legale, la motivazione – ha evidenziato la Corte – si era mostrata insufficiente e non congruamente motivata.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Artigiani e commercianti: prima rata Inps in scadenza il 18 maggio

14/05/2026

Legge Mare 2026: sgravi contributivi e nuova integrazione salariale per la pesca

14/05/2026

CCNL Servizi ausiliari Anpit - Verbale di rettifica del 29/4/2026

14/05/2026

Ccnl Servizi ausiliari Anpit. Correzione refusi

14/05/2026

Decreto 1° maggio: cosa cambia per gli incentivi alle assunzioni 2026

14/05/2026

Previndapi: aumentano contributi e massimali

14/05/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy