Niente Irap per l’avvocato-amministratore

Pubblicato il 04 dicembre 2012 Con ordinanza n. 21228 depositata il 28 novembre 2012, la Corte di cassazione ha ribaltato la decisione con cui la Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano aveva negato ad un professionista, un avvocato, il diritto ad essere rimborsato dell’IRAP relativamente agli anni 2003-2007.

Accogliendo le doglianze del contribuente, la Suprema corte ha sottolineato come i giudici di merito avessero ritenuto sufficiente, per la sottoposizione all’imposta regionale, l'esistenza di corrispettivi a terzi, che non erano dipendenti, senza spiegare perché queste collaborazioni avrebbero dato luogo ad una autonoma struttura.

Con riferimento, inoltre, ai compensi percepiti dal professionista come amministratore di una società – continua la Cassazione - la sentenza di merito non aveva tenuto conto, discostandosi dalla giurisprudenza prevalente, che ove il legale avesse operato contemporaneamente come amministratore di una società e con attività in proprio autonomamente organizzata, lo stesso avrebbe dovuto essere considerato soggetto ad IRAP esclusivamente per la parte di guadagni realizzati utilizzando la propria organizzazione.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Decreto PNRR 2026: al via l'ISEE automatico

30/01/2026

Controllo a distanza e GDPR: il Garante privacy sui sistemi di monitoraggio della guida

30/01/2026

Ricongiunzione contributiva: come calcolare rate e debito residuo

30/01/2026

Email aziendale attiva dopo il licenziamento? Sanzioni dal Garante Privacy

30/01/2026

Ferie arretrate e assenza dal lavoro: quando il licenziamento è legittimo

30/01/2026

RENTRI, tracciabilità dei rifiuti: l’INL sull’uso dei sistemi GPS

30/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy