Niente iscrizione di diritto all’albo forense per l’ex magistrato tributario

Pubblicato il 24 agosto 2011 Le Sezioni unite civili di Cassazione, con sentenza n. 17068 depositata lo scorso 8 agosto 2011, hanno confermato la decisione con cui l’Ordine degli avvocati di Catania, prima, ed il Consiglio nazionale forense, poi, avevano respinto l’istanza con cui un giudice tributario, presidente di una commissione tributaria provinciale della Sicilia, aveva chiesto di essere iscritto all’albo degli avvocati per aver esercitato, come magistrato, per diversi anni.

Rigettando il ricorso del giudice, il Collegio di legittimità ha sottolineato come l’esercizio delle funzioni dei magistrati tributari non è equiparabile a quello delle funzioni dei magistrati inquadrati nell'ordine giudiziario.

La legge professionale - aveva già sottolineato il Consiglio nazionale forense - prevede tassativamente i casi in cui è possibile l'iscrizione di diritto all'albo degli avvocati escludendo la possibilità di una estensione analogica della norma che prevede l'iscrizione di diritto a coloro che abbiano svolto la funzione, nella specie, di magistrato tributario.
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