Niente Iva sul recupero della bolletta della luce non pagata al vecchio gestore

Pubblicato il 10 novembre 2011 L’importo, indicato nella bolletta della luce, che costituisce il rimborso per morosità al vecchio fornitore di energia elettrica non è soggetto ad Iva. Lo chiarisce la risoluzione n. 106 del 9 novembre 2011, dell’Agenzia delle entrate, affrontando il caso in cui un utente del servizio di energia cambia gestore dovendo però ancora onorare il debito con il vecchio fornitore.

Il sistema articolato per ovviare alla perdita di introito del venditore uscente prevede che il nuovo fornitore addebiti al consumatore in bolletta una somma a titolo di “costo aggiuntivo per il trasporto dell’energia elettrica”.

Su tale somma, specifica l’agenzia delle Entrate, non va conteggiata l’Iva, in quanto non costituisce un vero costo bensì un artificio per far recuperare al vecchio gestore il proprio credito. Deve perciò considerarsi una movimentazione di carattere finanziario ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. a), del D.P.R. n. 633 del 1972.

Al contrario, ossia se l’importo non fosse escluso dal tributo Iva, si avrebbe un caso di una doppia imposizione.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Violenza e minacce a capo o clienti: scatta il licenziamento disciplinare

21/04/2026

Via libera alle nuove misure su PNRR e coesione

21/04/2026

Detrazione IVA: la Corte UE riesamina la sentenza del Tribunale

21/04/2026

Riorganizzazione archivio CNEL: i criteri di rappresentatività dei CCNL

21/04/2026

Videosorveglianza: sanzione del Garante per mancata informativa e sicurezza carente

21/04/2026

CCNL Trasporto aereo - Settori Gestori - Verbale di accordo del 23/3/2026

21/04/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy