Niente musica nella sala d'aspetto dello studio se non c'è l'autorizzazione

Pubblicato il 15 ottobre 2010
Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata per la proprietà industriale, con sentenza n. 10901 del 2010, ha accolto il ricorso presentato da una società fonografica che chiedeva il riconoscimento di un equo compenso, a carico di uno studio dentistico, per la musica che quest'ultimo soleva diffondere nella propria sala d'aspetto. 

I giudici milanesi, richiamando la pronuncia della Corte di giustizia relativa alla causa C-306/05, hanno sottolineato la necessità che le trasmissioni di musica in luogo pubblico o aperto al pubblico nonché tutti gli atti di comunicazione con i quali l'opera viene resa accessibile al pubblico, vengano autorizzate da chi produce la musica. Di fatto – continuano i giudici di merito - il carattere privato o pubblico del luogo in cui avviene la comunicazione non è di alcuna incidenza.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Ditte individuali, estromissione agevolata entro il 31 maggio

05/02/2026

Olimpiadi Milano-Cortina 2026: certificato di agibilità in esenzione contributiva

05/02/2026

Estromissione agevolata, nuova apertura fino al 31 maggio 2026

05/02/2026

Pensioni ex frontalieri: come evitare la doppia tassazione con San Marino

05/02/2026

Revisione legale nelle PMI: nuova metodologia dal Cndcec

05/02/2026

Iscritti a Fondi ex IPOST e Ferrovie dello Stato: massimale contributivo in Uniemens

05/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy