Niente plusvalenza se l'immobile viene demolito e poi ricostruito

Pubblicato il 09 febbraio 2015 L'oggetto della cessione della compravendita di un edificio - destinato ad essere demolito e poi ricostruito con la stessa volumetria - e relativa area pertinenziale è l'edificio medesimo e non dell'area fabbricabile.

La circostanza, infatti, che in epoca precedente la vendita parte venditrice ne abbia richiesto la demolizione, non costituisce elemento decisivo per modificare l'oggetto della compravendita.

E' quanto precisato dalla Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna, con sentenza n. 189/20/2015 depositata il 26 gennaio 2015, ribaltando la decisione con cui la Ctp di Reggio Emilia aveva confermato un avviso di accertamento per maggiore Irpef notificato ad un contribuente in considerazione di una plusvalenza asseritamente realizzata nell'ambito di una compravendita immobiliare.

In particolare, l'agenzia delle Entrate aveva ritenuto l'atto di compravendita qualificabile non come cessione di fabbricato ma come cessione di area edificabile, e ciò sulla base degli effettivi accordi intervenuti tra le parti che prevedevano la demolizione e la ricostruzione del capannone.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Scadenza 16 marzo per l’invio di CU e consegna al percipiente

13/03/2026

Telecamere per multe stradali non a norma privacy: sanzione del Garante

13/03/2026

Rimborso IVA UE: errore nella trasmissione non fa perdere il diritto

13/03/2026

Ravvedimento speciale CPB, ultima chiamata

13/03/2026

Responsabilità del commercialista per violazioni della società

13/03/2026

Rating di legalità: nuovo regolamento dal 16 marzo 2026

13/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy