Niente prelievo per il danno all’immagine

Pubblicato il 23 aprile 2009 L’agenzia delle Entrate, richiamando numerose sentenze della Corte di Cassazione (da ultimo la n. 28887 del 23 settembre 2008), con la risoluzione n. 106 del 22 aprile scorso ha ribadito che le somme erogate per danno all’immagine o per perdita di opportunità professionali devono considerarsi non imponibili. Infatti, si tratta di risarcimenti corrisposti per danno emergente e, in quanto tali, privi di natura economica e irrilevanti ai fini impositivi. Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Tuir sono, invece, tassate le indennità che vengono corrisposte a titolo risarcitorio quando hanno una funzione sostitutiva o integrativa del reddito del percipiente rispetto ai mancati guadagni (i risarcimenti costituiscono cioè redditi della stessa categoria di quelli sostituti o perduti). Naturalmente resta valido l’obbligo di presentazione delle prove concrete circa la natura delle somme erogate a titolo di rimborso, la cui verifica è di competenza dell’ufficio chiamato ad erogare il rimborso.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Decreto sicurezza sul lavoro, legge in GU: le novità

31/12/2025

Whistleblowing: in GU le Linee Guida sui canali interni di segnalazione

30/12/2025

IA nel mondo del lavoro: le linee guida ministeriali

30/12/2025

Inail, copertura assicurativa confermata per i magistrati onorari

30/12/2025

Crediti d’imposta da DTA: chiarimenti sulla cessione a terzi

30/12/2025

Nuove ritenute e incentivi limitati alle imprese nella Legge di bilancio 2026

30/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy