Inail, copertura assicurativa confermata per i magistrati onorari
Pubblicato il 30 dicembre 2025
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Con la circolare n. 70 del 23 dicembre 2025, l’INAIL fornisce un quadro di sintesi e chiarimento in merito al regime assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali applicabile alla magistratura onoraria, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge 15 aprile 2025, n. 51.
Il documento assume rilievo operativo in quanto conferma l’assetto assicurativo già vigente, chiarendo l’ambito soggettivo di applicazione e i riferimenti normativi rilevanti.
Ambito soggettivo
L’assicurazione obbligatoria INAIL riguarda specifiche categorie di magistrati onorari, individuate dal decreto legislativo n. 116/2017.
Magistrati onorari confermati
Rientrano nell’ambito di applicazione:
- i giudici onorari di pace;
- i vice procuratori onorari.
La disciplina distingue i magistrati onorari in base alla modalità di esercizio delle funzioni.
- Magistrati onorari con regime di esclusività
Per i magistrati onorari che hanno optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie, trova applicazione l’articolo 31-bis del decreto legislativo n. 116/2017, che conferma l’assicurazione presso l’INAIL secondo le regole già previste dall’articolo 25, comma 5, del medesimo decreto.
- Magistrati onorari con regime non esclusivo (ruolo a esaurimento)
Per i magistrati onorari appartenenti al ruolo a esaurimento, che esercitano le funzioni in via non esclusiva, l’articolo 31-ter del decreto legislativo n. 116/2017 stabilisce analogamente l’assoggettamento all’assicurazione INAIL.
Regime assicurativo
La circolare chiarisce che le disposizioni introdotte dalla legge n. 51/2025 non hanno modificato il regime assicurativo già in vigore.
L’assicurazione continua a essere disciplinata dall’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 116/2017, senza variazioni sostanziali rispetto al passato.
L’assicurazione è attuata:
- a premio ordinario;
- in base al tasso di rischio corrispondente all’attività svolta;
- secondo le regole previste dal Testo unico INAIL.
Classificazione tariffaria e calcolo del premio INAIL
L’attività svolta dai magistrati onorari è classificata alla voce di tariffa 0722, rientrante nella gestione “Altre attività”, secondo le tariffe dei premi vigenti.
Ai fini del calcolo del premio assicurativo:
- la retribuzione imponibile è individuata nel minimale di legge per la liquidazione delle rendite INAIL;
- tale importo è rivalutato annualmente;
- l’importo mensile non è frazionabile.
Per la determinazione dei valori aggiornati, la circolare rinvia alle istruzioni annuali INAIL sui limiti minimi di retribuzione imponibile e sulla rivalutazione del minimale e del massimale di rendita.
Prestazioni assicurative e oneri contributivi
Le prestazioni erogate dall’INAIL sono commisurate alla stessa base imponibile utilizzata per il calcolo del premio assicurativo, garantendo coerenza tra contribuzione e tutela.
Il premio assicurativo è integralmente a carico del datore di lavoro, secondo quanto previsto dall’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965.
I premi sono riscossi:
- con le modalità ordinarie;
- nei termini previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti;
- per entrambe le categorie di magistrati onorari.
Trattamento fiscale e previdenziale dei compensi
La circolare ricorda che i compensi corrisposti ai magistrati onorari sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente e rilevano fiscalmente ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera f), del TUIR.
Gli stessi compensi costituiscono base imponibile ai fini previdenziali, con obbligo di versamento dei contributi secondo le disposizioni vigenti.
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