Niente restituzione di denaro, senza titolo

Pubblicato il 20 settembre 2017

Per provare l’esistenza di un contratto di mutuo, posto a fondamento di una pretesa fatta valere in giudizio, non basta dimostrare l’avvenuta consegna del denaro o di altre cose fungibili, ma occorre dimostrare che tale consegna sia stata effettuata per un titolo che implichi l’obbligo di restituzione; solo in tal modo potendo dirsi adempiuto l’onere della prova del fatto costitutivo della domanda ex art. 2697 c.c.

Sulla scorta di questo principio, la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, ha accolto il ricorso di un condominio, avverso la pretesa restituzione, da parte dell’amministratore, delle somme di denaro da quest’ultimo personalmente anticipate per far fronte ad alcuni scoperti del conto corrente intestato al condominio medesimo. Ora nel caso di specie – specificano gli Ermellini con ordinanza n. 21633 del 19 settembre 2017 - non risultava, dalla documentazione prodotta e dalla stesse dichiarazioni dell’amministratore, che fosse intercorso tra le parti alcun rapporto corrispondente ad un contratto di mutuo, che giustificasse dunque la pretesa restitutoria degli anticipi versati.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Ccnl Servizi assistenziali Anpas Misericordie. Modifiche

30/04/2024

Antiriciclaggio. Sì del Parlamento europeo alle nuove regole

30/04/2024

CCNL Servizi assistenziali Anpas Misericordie - Verbale integrativo del 17/4/2024

30/04/2024

Accertamento su redditi post fallimento: fallito legittimato a impugnare

30/04/2024

Modello 730/2024 semplificato disponibile online. Guida alle novità 2024

30/04/2024

Memorandum: scadenze lavoro dall’1 al 15 maggio 2024 (con Podcast)

30/04/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy