Niente revoca domiciliari, se il direttore è riammesso in servizio

Pubblicato il 23 ottobre 2015

Con sentenza n. 41672 depositata il 22 ottobre 2015, la Corte di Cassazione, sezione penale, ha respinto il ricorso di un direttore di banca – indagato per dei collegamenti con circuiti criminali – volto alla revoca della disposta misura degli arresti domiciliari ed alla sostituzione con l'obbligo di presentazione periodica alla polizia giudiziaria.

Nel respingere le cesnsure del ricorrente, la Cassazione ha innanzitutto chiarito come il provvedimento impugnato risulti esaurientemente e logicamente motivato, con riferimento all'individuazione delle esigenze cautelari ed all'adeguatezza delle misure disposte

Invero il Tribunale – ha concluso la Corte Suprema - con provvedimento incensurabile, ha evidenziato il collegamento tra i disposti arresti domiciliari e la conseguente sospensione del dirigente dal servizio, prendendo atto di come detta misura cautelare non possa essere revocata, ove il regolamento dell'Istituto bancario contempli anche solo la possibilità che in detta ipotesi (revoca), l'indagato possa essere riammesso in servizio, sebbene con mansioni differenti.

 

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