Niente rimessione al giudice di primo grado

Pubblicato il 24 febbraio 2010
Con sentenza n. 3830 del 18 febbraio 2010, la Corte di cassazione, sezione tributaria, è intervenuta in materia di litisconsorzio necessario in ambito fiscale precisando che, qualora il giudice di merito abbia esaminato con coordinazione e consequenzialità il contenzioso sottopostogli e riguardante le imposte sul reddito della società di persone e dei soci, non sarà necessario che le controversie, per la riunione dei processi e la relativa decisione, siano rimesse avanti al giudice di primo grado.

Detta pronuncia si scosta dall'orientamento giurisprudenziale, secondo cui, in materia di imposizione dei redditi prodotti da società di persone si ha litisconsorzio necessario e, pertanto, le liti fiscali vadano rimesse al giudice di prime cure (Cassazione, sezioni unite, n. 14815 del 4 giugno 2008).
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