Niente sanzione per il notaio che redige più atti contestualmente

Pubblicato il 22 aprile 2015 Con sentenza n. 8104 depositata il 21 aprile 2015, la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, ha confermato quanto già dedotto in secondo grado, in ordine all’annullamento di una sanzione inflitta dalla Commissione Regionale di Disciplina ad un notaio.

Quest’ultimo, in particolare, era stato ritenuto responsabile, in violazione della legge notarile e del codice deontologico di categoria, di aver contestualmente redatto ben sette atti, di cui due verbali di assemblee, tenutesi in orari parzialmente coincidenti.

La Cassazione – come già la Corte d’Appello – ha escluso, nel caso di specie, la responsabilità del professionista, atteso la occasionalità della sua condotta, in riferimento alla singolarità del contesto esaminato.

Ha rilevato infatti la Suprema Corte, come l’espressione “non occasionalità” a cui si riferisce la norma sanzionatoria, vada interpretata nel senso che l’art 147 della legge notarile va a sanzionare esclusivamente violazioni sistematiche del codice deontologico e non anche un singolo episodio, come nel caso di specie.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Pensionati con trattamenti minimi: addendum alla convenzione INPS–Friuli Venezia Giulia

11/03/2026

Messaggi WhatsApp tra colleghi: illegittima la sanzione disciplinare

11/03/2026

5 per mille 2026: aperte le iscrizioni per le Associazioni sportive dilettantistiche

11/03/2026

Assirevi: nuove indicazioni per l’attestazione della rendicontazione di sostenibilità

11/03/2026

Collegamento Pos-Rt, obbligo confermato sul franchising

11/03/2026

APE sociale 2026: domanda di certificazione requisiti entro il 31 marzo

11/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy