lavoro della Cassazione, con la sentenza n. 14316/2007, ha chiarito che il regime agevolato di contribuzione per l’imprenditore che assume lavoratori in mobilità non si applica nei confronti dell’Inail. Accogliendo il ricorso dell’Istituto, che era stato condannato dai giudici di merito a restituire le somme riscosse ad un’impresa sarda, ha specificato che il beneficio è previsto solo per i premi versati all’Inps, e non può essere esteso ad altri istituti di previdenza.
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