Niente stravolgimento di credo per i minori cresciuti in un determinato contesto religioso

Pubblicato il 05 novembre 2013 Con sentenza n. 24683 depositata il 4 novembre 2013, la Corte di cassazione ha respinto il ricorso presentato da un padre contro il provvedimento con cui la Corte di appello aveva confermato la statuizione che, nell'ambito dell'affidamento condiviso delle figlie minori, gli impediva di condurre quest'ultime alle Adunanze del Regno alle quali lo stesso aveva iniziato a prendere parte a seguito della sua intervenuta adesione – dopo la separazione – ai Testimoni di Geova.

Nello stesso provvedimento era stato anche prescritto l'obbligo di far trascorrere alle minori i giorni più significativi delle feste natalizie e pasquali nonché il giorno del loro compleanno con la madre.

Entrambe le misure erano state adottate dai giudici di merito in relazione all'affermata impossibilità per le bambine, fino ad allora educate in un contesto connotato da credo religioso cattolico, di praticare una scelta confessionale veramente autonoma.

Secondo la Corte d'appello, inoltre, era “inopportuno” uno stravolgimento di credo religioso che non potesse essere elaborato con la necessaria maturità.

Considerazioni a cui ha aderito la Suprema corte di legittimità, secondo la quale i giudici di secondo grado, lungi dal negare e comprimere il diritto del padre di professare la propria fede religiosa, avevano piuttosto adottato le prescrizioni ritenute più idonee per assicurare la corretta formazione psicologica ed affettiva delle minori.

Le relative statuizioni sono state, dunque, confermate in quanto ritenute sorrette da adeguata motivazione e, pertanto, non censurabili in sede di legittimità.
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