No a responsabilità ex 231 per reati tributari commessi prima della riforma

Pubblicato il 17 novembre 2021

Società non responsabile ex 231 per il reato di dichiarazione fraudolenta commesso dal legale rappresentante nel suo interesso o vantaggio prima dell’entrata in vigore del Dl n. 124/2019, che ha incluso alcune fattispecie penal – tributarie nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

È stata annullata la sentenza con cui una Srl era stata ritenuta responsabile dell’illecito amministrativo derivante dal reato di tentata truffa aggravata a danno dello Stato commesso dal legale rappresentante nel suo interesso o vantaggio.

Nella specie, la Corte d’appello aveva considerato che la tentata truffa alla base della responsabilità ex Decreto 231 fosse stata integrata dall’annotazione, nelle scritture contabili della società, di una fattura nella quale erano riportate operazioni dirette a indurre l’Amministrazione finanziaria in errore circa l’effettiva entità dell’Iva detraibile e a procurare all’ente un ingiusto profitto.

La società aveva presentato ricorso davanti alla Suprema corte, lamentando violazione di legge in ordine alla ritenuta configurabilità del reato di tentata truffa.

La Cassazione, con sentenza n. 41582 del 16 novembre 2021, ha giudicato fondato il ricorso della Srl: a suo giudizio, il fatto per il quale la società era stata condannata era qualificabile, in realtà, come dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all’art. 2 del D. Lgs. n. 74/2000, fattispecie che – ha spiegato la Corte – si pone in rapporto di specialità rispetto a quella di tentata truffa aggravata.

Responsabilità amministrativa ente da dichiarazione fraudolenta: solo per fatti successivi alla riforma

Escludendo, quindi, la configurabilità della tentata truffa, vi era un difetto di reato presupposto per affermare la responsabilità amministrativa a norma del D. Lgs. n. 231/2001, secondo la disciplina vigente all’epoca del fatto.

Non essendo, ossia, integrabile il reato di tentata truffa bensì quello di dichiarazione fraudolenta, andava esclusa la ricorrenza di un reato idoneo a costituire presupposto per la responsabilità amministrativa dell’ente.

Difatti, la responsabilità dell’ente ex 231 per un fatto costituente reato a norma dell’art. 2 del D. Lgs n. 74/2000 era stata prevista solo in epoca molto successiva al fatto in contestazione (i fatti risalivano al 2009), precisamente per effetto dell’art. 39, comma 2 del Dl n. 124/2019 (Decreto fiscale 2019).

L'ente – ha ricordato la Terza sezione penale della Cassazione - non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.

La mancanza configurabilità di un reato presupposto per affermare, secondo la disciplina vigente all’epoca del fatto, la responsabilità amministrativa dell'ente, escludeva quindi, in radice la possibilità di ravvisare la sussistenza di quest’ultima.

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