No agli interessi sul rimborso Iva se il contribuente è inadempiente

Pubblicato il 01 agosto 2011 In caso di ritardo nella consegna della documentazione atta al controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria, il contribuente non ha diritto agli interessi sul rimborso Iva.

La legge vuole che l’Amministrazione rimborsi non solo il capitale, ma anche gli interessi che maturano dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione Iva (articolo 38-bis, comma 1 Dpr n. 633/72). Il comma 3 dello stesso articolo prevede, però, la sospensione della maturazione degli interessi per il periodo compreso tra la data di notifica della richiesta e la data di consegna dei documenti, se recapitati oltre i quindici giorni.

Nel caso di specie, il contribuente aveva presentato la documentazione richiesta nell’aprile del 1997 solo sette anni dopo. Anche se avvertito della sospensione degli interessi in caso di tardiva presentazione della documentazione, il contribuente aveva lo stesso proposto il ricorso per il riconoscimento degli stessi, impugnando il diniego opposto dal Fisco.

In primo grado, la commissione regionale adita aveva dato ragione al contribuente, sostenendo che una volta che la garanzia è stata presentata non si possono sospendere gli interessi per i giorni antecedenti la data di presentazione della documentazione. La sospensione sarebbe valida solo in caso di fermo amministrativo.

Il Fisco, da parte sua, ha opposto ricorso in Cassazione.

Il Collegio di legittimità – sentenza n. 14930/2011 - ha accolto l’istanza, asserendo che la normativa violata è quella dell’Iva e non quella del fermo amministrativo, che esclude la sospensione degli interessi in caso di presentazione della fidejussione. Inoltre, l’Erario non ha mai invocato la disciplina del fermo amministrativo nella richiesta di documentazione inviata al contribuente; così come la stessa società interessata non aveva mai opposto obiezione sulla legittimità della richiesta di documentazione da parte del Fisco. Non è, dunque, ammissibile che l’Amministrazione finanziaria paghi gli interessi se il ritardato rimborso dell’Iva è stato causato dalla mancata collaborazione da parte del contribuente.
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