No ai revisori senza albo per ristrutturare i debiti

Pubblicato il 31 marzo 2008 Nello spazio dedicato ai dottori commercialisti ed esperti contabili si tratta il tema della figura professionale che dal 1° gennaio 2008 può redigere la relazione sull’accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182-bis della legge fallimentare secondo la recente riforma. Si ritiene che la norma individui tali professionisti tra coloro che hanno competenze tecniche in materia di procedure concorsuali e di revisione contabile, cioè professionisti iscritti in albi professionali nelle materie economico-giuridiche. Dunque, al soggetto iscritto solo al registro dei revisori contabili e non già negli albi professionali degli avvocati e dei dottori commercialisti è preclusa la redazione della relazione citata. La motivazione risiede nel fatto che i revisori contabili (e anche i soggetti di cui all’articolo 28, lettera c), della legge fallimentare), non hanno sostenuto l’esame di Stato ai sensi dell’articolo 33 della Costituzione e non essendo iscritti ad un albo non sottostanno al controllo deontologico e disciplinare di un ente pubblico come l’Ordine professionale.
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