No al contributo di licenziamento nei passaggi diretti ed immediati dei nuovi affidamenti delle concessioni

Pubblicato il 20 aprile 2015 Nei nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas che prevedono il passaggio di personale dal gestore uscente al gestore subentrante, anche per il personale di staff può trovare applicazione la tutela occupazionale analoga a quella stabilita per il personale operativo, per cui verrebbe tutelato non soltanto il personale alle dirette dipendenze della società concessionaria, ma anche quello dipendente da una società da essa interamente controllata o dalla sua controllante, purché al 100%.

Tuttavia, in considerazione della ratio delle disposizioni di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 21 aprile 2011, al fine di estendere la tutela occupazionale al personale di staff, appare necessario che si riscontri, tenuto conto delle modalità organizzative aziendali, una effettiva concentrazione delle funzioni centrali nella società capogruppo o in società del gruppo specializzate.

Questo è quanto è stato chiarito dal Ministero del Lavoro con la risposta all’interpello n. 12 del 17 aprile 2015.

Nella medesima risposta, è stato, inoltre, specificato che - poiché la tutela occupazionale in questione viene attuata mediante il passaggio diretto ed immediato del personale sia operativo che di staff, per quota parte, dal gestore uscente a quello subentrante, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro e salvo espressa rinuncia degli interessati, con salvaguardia delle condizioni economiche individuali pregresse – viene meno il presupposto fondamentale per il riconoscimento dell’ASpI, ovvero lo stato di disoccupazione di cui all’art. 1, comma 2 lett. c), D.Lgs. n. 181/2000, con conseguente esclusione dell’obbligo di versamento del contributo di licenziamento.
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