No al reato per l'ex marito che non versa il mantenimento se il coniuge è in buone condizioni economiche

Pubblicato il 18 ottobre 2010 Non risponde penalmente ex articolo 570 c.p. l'ex marito che, tenuto in base alla sentenza di separazione all'obbligo di mantenimento dei figli, omette di versare l'assegno mensile qualora il coniuge affidatario disponga di capacità economiche sufficienti per la sussistenza. L'importante principio in materia di assistenza verso i figli a seguito di separazione dei coniugi è stata pronunciata dalla sesta sezione penale della Corte di cassazione con sentenza n. 36190 dell'8 ottobre scorso.

L'assoluzione perchè il fatto non sussiste, pronunciata dai giudici penali, deve attribuirsi al seguente principio: “l’unico comportamento penalmente rilevante del coniuge obbligato al versamento di un assegno di mantenimento in favore dell’altro coniuge dal quale viva separato, o dei figli minori od inabili a questi affidati, si realizza allorché l’omissione totale o parziale del versamento faccia mancare i mezzi di sussistenza ai beneficiari dell’assegno”.

Si tratta di una sentenza che esce dai consolidati binari finora seguiti dagli ermellini per i quali è soggetto a condanna l'obbligato al mantenimento dei minori qualora si sottragga ai suoi doveri, a nulla rilevando le condizioni economiche del coniuge a cui sono affidati i figli.
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