No al rimborso dell’Iva per gli intermediari se il tributo è assolto a “monte” dal produttore

Pubblicato il 28 gennaio 2011 Nel commercio dei tabacchi lavorati, l’Iva viene assolta a "monte" del processo produttivo: all'origine dal fabbricante oppure dall'importatore, sulla base del prezzo finale al pubblico. Nei passaggi successivi, sia il fabbricante che gli intermediari non indicano, sulle loro fatture, l’imposta sul valore aggiunto, ma specificano solamente che il tributo è stato assolto alla fonte e non è detraibile.

Per tali ragioni, le società che esercitano il commercio dei tabacchi lavorati non possono richiedere al Fisco il rimborso dell’Iva – qualora fossero andate in contro ad una perdita di credito nei confronti dei loro clienti per mancato pagamento del corrispettivo da parte di questi ultimi – dato che nelle cessioni non vi era stata alcuna contabilizzazione, essendo stato il tributo assolto all’origine dal produttore.

Queste le conclusioni a cui giunge la Corte di Giustizia Ue con la sentenza depositata il 27 gennaio 2011, relativa alla causa C-489/09.

La Corte europea era stata chiamata in causa dal giudice d’appello, che dubitava della legittimità della norma speciale che preclude al fornitore intermedio il diritto al rimborso. La sentenza – richiamando le norme in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - conclude asserendo che: “la riscossione di tale imposta mediante fascette fiscali in un’unica soluzione e alla fonte presso il fabbricante o l’importatore di tali prodotti, esclude il diritto, per i fornitori intermedi che intervengono successivamente nella catena delle ulteriori cessioni, di ottenere il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto in caso di mancato pagamento del prezzo dei suddetti prodotti da parte dell’acquirente”.
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