No al sequestro preventivo per l’intero importo a carico di entrambe le persone a cui è addebitabile il reato

Pubblicato il 18 maggio 2013 La Corte di cassazione, con la sentenza n. 21222 del 17 maggio 2013, ha annullato l’ordinanza con cui i giudici di merito avevano disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca del profitto illecitamente ed asseritamente ottenuto, nell’ambito di un’indagine per corruzione; in particolare, il sequestro era stato disposto per l'intero importo sia sui beni del corruttore, legale rappresentante di una Srl, che, ai sensi del Decreto legislativo n. 231/2001, su quelli della società medesima, nel cui interesse il reato di corruzione era stato commesso.

Nel dettaglio, i giudici di legittimità hanno spiegato che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca può essere sì esteso per ciascuna persona, fisica o giuridica, cui è addebitabile il reato fino a coprire l'intero prezzo o profitto del delitto; in ogni caso, però, non è possibile che il sequestro possa essere disposto “anche al di là del profitto complessivo derivante dal reato, cioè che possa essere disposto per l'intero nei confronti di tutti i concorrenti”.
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