No alla condanna se l'omesso versamento dell'Iva consegue a un errore del commercialista

Pubblicato il 23 gennaio 2014 Con la sentenza n. 2882 depositata il 22 gennaio 2014, la Terza sezione penale di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dal legale rappresentante di una società contro la decisione con cui lo stesso era stato condannato dai giudici di merito per omesso versamento dell'Iva riferita all'anno 2005.

L'imputato si era difeso sostenendo che la condotta contestatagli non era sorretta da coscienza e volontà in quanto il superamento della soglia di punibilità per poco più di mille euro era stato determinato da un errore materiale del proprio commercialista che non aveva utilizzato un credito Iva di circa 16 mila euro che gli avrebbe consentito di far scendere il versamento omesso sotto la soglia delle 50 mila euro.

L'errore, del resto, era stato scoperto dopo la notifica della cartella di pagamento e, conseguentemente, il commercialista aveva provveduto a presentare una dichiarazione integrativa predisponendo ed eseguendo il pagamento degli importi delle imposte sui redditi erroneamente compensati col credito Iva.

In assenza dell'elemento soggettivo del reato, quindi, la punibilità doveva essere esclusa.

E la Suprema corte ha aderito alla doglianza prospettata dalla difesa del ricorrente evidenziando, peraltro, che la circostanza dell'errore era stata confermata in aula da medesimo commercialista il quale aveva dichiarato che il proprio ufficio, per sbaglio, aveva generato una delega in compensazione utilizzando i 16 mila euro del credito relativo all'anno precedente per pagare imposte dirette quando, per contro, era intenzione della società di utilizzare il credito indicato in dichiarazione per compensare il debito Iva scaturente dalle dichiarazioni riferite all'anno 2005.
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