No alla responsabilità da cose in custodia senza la prova del nesso eziologico

Pubblicato il 17 aprile 2012 In tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all’articolo 2051 Codice civile individua un’ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l’applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all’evento lesivo. In tale contesto, l’attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, comunque, l’onere di provare l’esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l’evento lesivo.

E sulla scorta di dette considerazioni, la Corte di cassazione, con la sentenza n. 5977 del 16 aprile 2012, ha respinto il ricorso presentato dagli eredi di una anziana signora che era stata trovata a terra nei pressi di una grata rialzata, appartenente ad un condominio. La Suprema corte ha condiviso le osservazioni già avanzate dai giudici di merito secondo cui, non essendo stato provato il nesso eziologico tra la cosa e l’evento, non poteva ritenersi sussistente alcuna responsabilità in capo al condominio custode.
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