No alla retrodatazione se le misure sono disposte in procedimenti pendenti davanti a diversi uffici giudiziari
Pubblicato il 31 dicembre 2013
Secondo la Corte di cassazione –
sentenza n. 51838 del 30 dicembre 2013 - la retrodatazione, in caso di successione di provvedimenti che dispongono il carcere preventivo nei confronti della medesima persona, non ha ragione di operare quando la seconda misura viene disposta in un procedimento pendete davanti a un diverso ufficio giudiziario.
Ed infatti, la diversità delle autorità giudiziarie procedenti indica una diversità di competenza e fa ritenere che i procedimenti non avrebbero potuto essere riuniti e che quindi la sequenza dei provvedimenti cautelari non è il frutto di una scelta per ritardare la decorrenza della seconda misura.
Qualora la competenza appartenga a giudici diversi, il primo non ha ragione di disporre una misura cautelare per fatti di competenza del secondo anche perché, il giudice incompetente è tenuto a disporre la misura cautelare nel solo caso in cui sussiste l'urgenza di soddisfare talune delle esigenze cautelari previste dall'articolo 274 del Codice di procedura penale.