No alla riduzione dell'assegno di mantenimento se le spese sostenute dall'obbligato sono transitorie

Pubblicato il 20 dicembre 2010 Il Tribunale di Caltanissetta con sentenza del 9 dicembre 2010 ha negato la richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento per le figlie presentato da un ex-coniuge ritenendo che le motivazioni addotte non fossero congrue.

L'ex coniuge aveva infatti portato come ragione per la diminuzione dell'assegno il fatto che le sue entrate si fossero ridotte per aver sostenuto delle spese, di cui però non aveva precisato la causa e la destinazione. Il collegio ha confermato la misura dell'assegno deciso da presidente del tribunale in sede di separazione ritenendo che le spese sofferte dall'ex coniuge non hanno una destinazione familiare e hanno carattere eccezionale per cui non incidono sulla misura dell'assegno per il mantenimento delle figlie.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Pubblica amministrazione, il nuovo decreto è legge

09/05/2025

Bonus donne dimezzato per assunzioni nei settori con disparità di genere

09/05/2025

Maternità e rientro in azienda: obblighi, diritti e buone pratiche

09/05/2025

CU 2025: regolarizzazione tardiva con ravvedimento operoso

09/05/2025

Nautica da diporto: contributi per motori elettrici. Proroga domande

09/05/2025

Erasmus per giovani imprenditori 2025: al via lo scambio professionale in Europa

09/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy