No alla trasformazione del tetto in terrazzo con modifiche significative

Pubblicato il 30 gennaio 2018

Il condomino, proprietario del piano sotto al tetto comune dell'edificio, può trasformarlo in terrazza di proprio uso esclusivo, solo se tale intervento dia luogo a modifiche non significative della consistenza del bene, in rapporto alla sua estensione, e sia attuato con tecniche costruttive tali da "non affievolire la funzione di copertura e protezione delle sottostanti strutture svolta dal tetto preesistente" (quali la coibentazione termica e la protezione del piano di calpestio di una terrazza mediante idonei materiali).

L'accertamento sulla non significatività del taglio del tetto praticato per innestarvi la terrazza di uso esclusivo e sull'adeguatezza delle opere eseguite, in detto contesto, è riservato al giudice di merito e, come tale, non è censurabile in sede di legittimità.

E’ quanto ricordato dalla Cassazione nel testo della sentenza n. 1850 del 25 gennaio 2018.

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