No alla tutela inibitoria in materia di multe stradali

Pubblicato il 11 luglio 2014 Le associazioni dei consumatori non sono legittimate a richiedere, avvalendosi della tutela inibitoria di cui all'articolo 140 del Codice del consumo, che sia ordinato ad un'amministrazione comunale di astenersi dall'applicare le maggiorazioni per il ritardo in sede di riscossione della sanzioni amministrative conseguenti a verbali di accertamento di infrazioni del codice della strada.

Ed infatti, per un verso, la potestà sanzionatoria in materia di circolazione stradale rappresenta la reazione autoritativa alla violazione di un precetto con finalità di prevenzione, speciale e generale, e non l'esercizio, da parte dell'autorità amministrativa, di un servizio pubblico.

Per altro verso, il destinatario della sanzione amministrativa non è l'utente preso in considerazione dal Codice dei consumatori.

E' il principio di diritto puntualizzato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 15825 del 10 luglio 2014.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Turismo Anpit - Accordo del 10/3/2026

27/03/2026

Ccnl Turismo Anpit Cidec. Rinnovo

27/03/2026

Bonus investimenti pubblicitari 2026, stop al 1° aprile

27/03/2026

NASpI e DIS-COLL: autodichiarazione redditi entro il 31 marzo

27/03/2026

Rapporto biennale pari opportunità: invio entro il 30 aprile

26/03/2026

Rapporto pari opportunità 2024-2025: invio entro il 30 aprile

26/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy