No all'accusa di aggiotaggio per la società se è presente il modello organizzativo

Pubblicato il 07 luglio 2012 La Corte d'appello di Milano, con sentenza n. 1824/2012, ha confermato quanto sostenuto dal giudice di primo grado in merito alla forza dell'esimente prevista all'art. 6 del decreto legislativo n. 231/2001 – sulla responsabilità amministrativa della società per i reati commessi dai dipendenti – per ammettere, quindi, che l'adozione e l'attuazione del modello di organizzazione e gestione è idoneo a difendere la società dall'accusa di reato, commesso dai suoi responsabili.

Nel caso concreto, la società accusata di agiotaggio, attuato dal presidente del consiglio di amministrazione e dall'amministratore delegato, aveva posto in atto un efficace modello di organizzazione e gestione, in base a quanto fissato dall'art. 6 del D.lgs. n. 231/2001, anche con riferimento allo specifico rischio di realizzazione del delitto di aggiotaggio.

In considerazione di ciò, i giudici affermano che tale efficacia non deve essere sminuita dal fatto che gli autori del reato sono stati gli stessi vertici aziendali. Questi hanno manipolato i dati ed aggirato il modello predisposto dalla società. Sul punto la Corte ha affermato che "il comportamento fraudolento non può essere impedito da nessun modello organizzativo [e] nemmeno dal più diligente organismo di vigilanza".

Ciò è sufficiente per ritenere presente l'esimente prevista all'art. 6 del decreto legislativo e scagionare la società imputata.
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