Non c'è contrabbando per scambi tra San Marino e l'Italia

Pubblicato il 01 agosto 2013 Non sussiste il reato di contrabbando doganale per natanti ed aerei immatricolati a San Marino e circolanti in Italia.

Ai sensi dell’Accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino, del 1991 ed entrato in vigore nel 2002, secondo cui gli scambi doganali con l’Italia sono eseguiti in esenzione da tutti i dazi all’importazione ed all’esportazione, non si rende possibile possibile applicare le regole generali sulle importazioni previste dal titolo V, D.P.R. n. 600/72.

La Corte di cassazione - sentenza 33161/2013 - afferma che non si può, quindi, parlare di mancato pagamento dell'Iva all'importazione perchè questa è un tributo interno e non un diritto di confine; vigendo, per gli scambi doganali fra Italia e San Marino, l'esenzione di tutti i dazi, non può esserci evasione.
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