Non c'è prestazione: recesso giustificato

Pubblicato il 27 aprile 2009

Con sentenza n. 8720 del 2009, la Cassazione ha ritenuto che costituisca giustificato motivo di licenziamento la mancata esecuzione della prestazione lavorativa potendo essere questa ricondotta alla generale nozione di inadempimento di non scarsa importanza.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Intelligenza artificiale: nuovi obblighi per datori di lavoro e professionisti

18/09/2025

Intelligenza artificiale: sì definitivo al disegno di legge. Le novità

18/09/2025

Licenziamenti individuali: ennesimo “stop” alle tutele crescenti

18/09/2025

Tutele crescenti: tra rigidità normativa e correzioni giurisprudenziali

18/09/2025

Bonus nuovi nati: c'è tempo fino al 22 settembre

17/09/2025

IMU 2025: dichiarazione tardiva con sanzione ridotta

17/09/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy