Non c'è prestazione: recesso giustificato

Pubblicato il 27 aprile 2009

Con sentenza n. 8720 del 2009, la Cassazione ha ritenuto che costituisca giustificato motivo di licenziamento la mancata esecuzione della prestazione lavorativa potendo essere questa ricondotta alla generale nozione di inadempimento di non scarsa importanza.

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