Non c'è prestazione: recesso giustificato

Pubblicato il 27 aprile 2009

Con sentenza n. 8720 del 2009, la Cassazione ha ritenuto che costituisca giustificato motivo di licenziamento la mancata esecuzione della prestazione lavorativa potendo essere questa ricondotta alla generale nozione di inadempimento di non scarsa importanza.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Dichiarazione redditi tardiva 2025: scadenza 29 gennaio 2026. Quali sanzioni

20/01/2026

Buste paga 2026, AssoSoftware: prudenza nell’applicare le nuove norme

20/01/2026

Pacchetto sicurezza, stretta su coltelli e minori: cosa prevede

20/01/2026

Fatture rinumerate: quando scatta frode

20/01/2026

Bonus mobili ed elettrodomestici 2026: disponibile la guida delle Entrate

20/01/2026

Processo tributario: informativa al CNF sugli avvisi App IO

20/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy