Non decade dal beneficio dell’adesione il contribuente che paga con lieve ritardo

Pubblicato il 18 aprile 2011 Con la sentenza n. 6905 del 2011, la corte di Cassazione stabilisce che se il contribuente paga con due giorni di ritardo non decade dall’accertamento con adesione dato che - come spiegano i Supremi giudici - il versamento in lieve ritardo mantiene comunque l'interesse attuale e concreto dell'Amministrazione al perfezionamento dell'adesione in base ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa. A sostegno di ciò, inoltre, si deve tenere a mente anche il principio di collaborazione previsto dallo Statuto del contribuente che deve sempre sussistere tra Fisco e contribuente.

Così, la Cassazione, condividendo il ragionamento fatto dalla Commissione regionale tributaria intervenuta a dirimere la controversia che vedeva come protagonisti due contribuenti e il Fisco, ha ribadito che il lieve ritardo con cui sono stati effettuati i versamenti di fatto non è sufficiente a decretare l’illegittimità dell’istituto dell’accertamento con adesione. La perentorietà dei termini entro cui effettuare il versamento, invocata dall’Amministrazione finanziaria, non poteva essere accolta anche perché si era notato che mancava la certezza della data in cui era stato stipulato l’atto di adesione e, inoltre, tale fatto non era mai stato contestato dalla stessa Amministrazione.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Attività ferroviarie - Verbale di accordo del 30/7/2025

08/08/2025

CCNl Enti di sviluppo industriale - Stesura dell'1/8/2025

08/08/2025

Ccnl Consorzi ed Enti di Sviluppo industriale. Rinnovo

08/08/2025

Ccnl Attività ferroviarie. Rateizzazione una tantum

08/08/2025

Contributi ferie non godute: versamento entro il 20 agosto

08/08/2025

Congedo di paternità obbligatorio: anche alla madre intenzionale dal 24 luglio

08/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy